Il ricorso “prioritario” al cosiddetto “concorso di idee” da parte della Pubblica Amministrazione interviene, come dettato dal comma 5 dell’ex articolo 91 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. N. 163 del 12.04.2006, allorquando sia necessario dare soluzione ad interventi di “particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico”.
Celebre esempio di concorso di idee è quello indetto dall’Opera del Duomo di Firenze nel 1418 per la cupola della chiesa di Santa Maria del Fiore, rimasto – in vero – senza vincitore ma che condusse all’assegnazione dell’incarico congiunto a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti (nella storia poi estromesso dall’attività proprio dal primo).
Resta evidente, dunque, che per intenzione del legislatore (come del resto evidenziato da numeroso esperienze anche storiche: Crystal Palace a Londra, Teatro dell’Opéra National a Parigi, Palazzo delle Nazioni a Ginevra), come ribadito dall’ex articolo 259 del Regolamento sui Contratti Pubblici D.P.R. N. 207 del 05.10.2010, il concorso di idee è finalizzato a conseguire una valutazione “comparata” di una pluralità di soluzioni sui temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.
In effetti, però, molto spesso i concorsi di idee dovendosi attenere ad una linea guida – quanto più semplificata e necessariamente “libera” per non inficiare la creatività delle proposte – redatta dalla pubblica amministrazione, anche se risulta espressamente prevista l’esigenza di acquisire, unitamente agli elaborati grafici intesi ad illustrare la proposta ideativa, una relazione tecnico-economica sulla fattibilità della suluzione, rischiando di portare ad un confronto – quanto più spinto possibile – sulle capacità progettuali ed ideative (il cosiddetto concept) del concorrente (ordinariamente architetto in quanto figura professionale più aperta al confronto ideativo) senza però spesso trovare un reale e fattivo riscontro nella concreta realizzazione dell’opera pubblica o privata.
Fermo restando che il momento di partenza del concorso di idee non può essere altro se non il cosiddetto “documento preliminare alla progettazione”, redatto dal Responsabile del Procedimento a norma del comma 5 e seguenti dell’ex articolo 15 del Regolamento sul Lavori Pubblici D.P.R. N. 207 del 05.10.2010, integrato da una serie di elaborazioni di supporto intese a fornire ai concorrenti le necessarie informazioni sulla fattibilità urbanistica, ambientale, geologica,idraulica, sismica, etc. dell’intervento oggetto del concorso, è necessario probabilmente “ripensare” o meglio “estendere” il concetto dell’idea concorsuale non limitandola agli aspetti progettuali veri e propri ma, partendo sempre da questi, integrandoli con ulteriori profili amministrativi, negoziali ed economico-finanziari.
Escludendo, quindi, “vincoli” alla libertà propositiva di ciascun concorrente non è possibile prescindere, soprattutto nell’attuale situazione di contingenza economica-finanziaria che coinvolge sia il pubblico che il privato, dalla necessaria verifica ( o meglio “certezza” garantita) di fattibilità della proposta in termini di autorizzabilità, rapporti amministrativi e – non da ultimo –sostenibilità economico-finanziaria.
Resta evidente che in questo momento storico il coinvolgimento di capitali privati nell’esecuzione di opere pubbliche rappresenta, o meglio forse rappresentava sembrando sfumata via via anche questa possibilità a causa della diminuzione progressiva del credito bancario, l’unica possibilità per l’esecuzione di opere a carattere anche pianificatorio, dovendosi, dunque, confrontare o forse meglio scontrare con la dura legge del mercato che, in questi casi, però è anche garanzia della concreta realizzazione dell’opera pubblica.
A tal fine, volendo dare concretezza all’istituto del “concorso di idee”, la possibilità potrebbe essere quella di istituire, fin da subito, un legame tra l’ideatore (progettista) ed il potenziale realizzatore (imprenditore/impresa) che, però, devono dare prova della concreta fattibilità dell’intervento, integrando gli elaborati relativi al cosiddetto concept progettuale con:
- l’analisi ragionata ed approfondita di tutti i passaggi (nessuno escluso) per il conseguimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta, pareri, etc. necessari alla costruzione e gestione dell’opera, definendosi un crono programma dei relativi tempi di attuazione al fine di evitare, come purtroppo troppe volte accade, che le istruttorie abbiano decorsi lunghissimi arrivando al traguardo quando ormai la “convenienza” dell’intervento è sfumata;
- il disciplinare di attuazione del rapporto pubblico-privato in modo da non lasciare spazio a vacatio contrattuali, ricercando soprattutto l’impegno forte ed irrevocabile della Pubblica Amministrazione anche in termini di rispetto del crono programma degli adempimenti, condividendo il percorso con il privato anche e soprattutto nel conseguimento dei passaggi autorizzativi;
- lo studio economico-finanziario della proposta, in termini di fonti di finanziamento (con garanzia di erogazione) e, soprattutto, di ricavi attesi a copertura del finanziamento, in modo da dimostrare che l’idea è effettivamente realizzabile in rapporto alle condizioni di mercato esistenti nell’orizzonte spaziale e temporale di riferimento.
Queste 3 sezioni, tali da sostituire o meglio integrare la prevista relazione tecnico-economica, andrebbero riviste esse stesse come momento essenziale del cosiddetto concept, nel senso che la proposta ideativa andrebbe integrata, proprio nella forma vera e propria di ideazione concreta del percorso, dai 3 momenti di cui sopra in termini di:
- certezza del percorso autorizzativo non solo come fattibilità ma, soprattutto, in termini di tempi di conseguimento (in relazione al cosiddetto orizzonte temporale);
- rapporto pubblico-privato, in modo da consolidare una vera e propriapartnership finalizzata alla costruzione e gestione dell’opera, con l’assunzione di un ruolo partecipativo, concreto e fattivo, da parte della Pubblica Amministrazione nel conseguimento dell’obiettivo finale che non è l’esercitazione progettuale ma concretamente l’attuazione dell’idea creativa;
- concretezza economica-finanziaria dell’operazione ben sapendo che solo la rimuneratività del capitale porta l’impresa a garantire la concreta attuazione dell’opera nei modi e secondo gli impegni assunti in fase concorsuale.